Termini di utilizzo
Art. 1-Oggetto del Contratto
Con il presente Contratto le Parti intendono definire i termini e le condizioni che regoleranno le prestazioni da parte di Legal & Services scta, d’ora innanzi il Prestatore, del seguente servizio più dettagliatamente descritto di seguito. In particolare il servizio è costituito dalle seguenti attività:
– verifica e integrazione dei dati di anagrafica della controparte debitrice in possesso di
indicata dal Cliente (codice fiscale – partita iva – indirizzo sede legale – residenza);
– recupero crediti stragiudiziale: solleciti telefonici, messa in mora, valutazione della probabilità di esito positivo della riscossione in fase giudiziale e ogni altra azione propedeutica al recupero stragiudiziale dei crediti.
Il servizio si svolgerà con le seguenti modalità: Il Cliente trasmetterà al Fornitore l’elenco delle controparti debitrici che risultano insolventi unitamente alle relative comunicazioni già inviate e ai documenti fiscali di cui sia in possesso.
L’invio avverrà previa iscrizione al sito web www.salvacrediti.it, d’ora innanzi il Sito, e attraverso il caricamento di detti documenti tramite lo stesso Sito.
Il Cliente, al momento del caricamento, dovrà indicare se intende concedere la rateizzazione del credito o il saldo e stralcio spuntando le relative voci.
Il Prestatore gestirà ogni rapporto con la controparte debitrice, durante tutta la fase di gestione delle pratiche e rappresenterà l’unica interfaccia con la controparte debitrice.
A tal fine, il Fornitore potrà inviare e far sottoscrivere alla parte debitrice ricognizioni di debito e impegni scritti di pagamento in favore del Cliente.
Fase 1) presa in gestione del credito e recupero delle informazioni mancanti
A seguito dell’invio della posizione da parte del Cliente il Prestatore procederà preliminarmente ad effettuare un’analisi della posizione del debitore e reperire/aggiornare gli eventuali dati non in possesso del Cliente, quali ad esempio recapiti telefonici indirizzi di posta elettronica/pec, codice fiscale/partita iva sede legale e indirizzo di residenza.
Fase 2) Attività di Phone Collection
Entro 24 dal caricamento dei documenti da parte del Cliente, il Prestatore dovrà iniziare l’attività di recupero del debito, procedendo alla prima telefonata. Le telefonate saranno effettuate nel numero massimo di tre, qualora si renda necessario un rinvio o non sia stato possibile ottenere risposta al primo contatto.
Il Prestatore dovrà contattare telefonicamente i debitori, sollecitando il pagamento di quanto dovuto,
comunicando:
– informativa relativa all’affidamento del recupero dei crediti ricevuto dal cliente;
– informativa relativa al trattamento dei dati personali in base alla normativa vigente;
– titolo su cui si fonda la richiesta;
– riferimento eventuale alle precedenti comunicazioni inviate dal cliente con indicazione almeno
delle date di invio di PEC e raccomandate, criteri di determinazione dell’importo dovuto (importo dovuto in acconto e/o saldo, interessi legali e periodo di riferimento);
– indicazione del termine di 10 giorni solari entro i quali procedere al pagamento o ad accedere a forme di facilitazione (rateizzazione, stralcio) inviando, in tale ultima ipotesi, la scrittura privata da sottoscrivere e restituire. ;
– indicazione che, decorso infruttuosamente tale termine, si adiranno le competenti sedi giudiziali
per il recupero del Contributo e dei relativi interessi.
– indicazione relativamente alle modalità di pagamento e alle modalità di rateizzazione.
Il Fornitore dovrà inserire in tempo reale nella piattaforma informatica condivisa con il cliente e nella reportistica mensile il resoconto delle attività svolte.
Art. 2-Valutazione creditizia delle pratiche affidate
In caso di esito negativo del recupero stragiudiziale, il Prestatore indicherà al Cliente una sommaria valutazione circa l’effettiva recuperabilità del credito necessaria per valutare la prosecuzione del recupero giudiziale del credito.
Il Prestatore potrà anche fornire tutte le informazioni acquisite nelle varie fasi di recupero mediante una relazione contenente per ciascun credito non incassato le motivazioni del mancato recupero e le probabilità di incasso tramite azione giudiziale.
Art. 3-Piattaforma Web
Il Prestatore si obbliga a mettere gratuitamente a disposizione del cliente una piattaforma web aggiornata in tempo reale sullo stato delle pratiche, disponibile alla risorsa DNS www.salvacrediti.it.
A tal fine, il Prestatore deve essere dotato di un sistema informatico che consenta al Cliente di accedere via web alla banca dati per lo scambio di informazioni e la consultazione, in tempo reale, dello stato delle pratiche affidate.
Tutti i dati in possesso del Prestatore saranno restituiti in formato digitale al Cliente, che dovrà all’uopo indicare un indirizzo email, a seguito del completamento delle attività oggetto del contratto.
Art. 4-Decorrenza e durata
L’efficacia del presente Contratto decorrerà da quando entrambe le Parti lo avranno sottoscritto. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere realizzato secondo i tempi sopra indicati.
A prescindere dalla durata contrattuale di cui al periodo precedente, il servizio si esaurirà con l’incasso della totalità dei crediti o con l’attestazione della loro inesigibilità.
Art. 5-Impegni specifici del Fornitore
Il Prestatore si impegna a:
- eseguire i servizi di cui all’art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente Contratto;
- osservare nella prestazione dei servizi di cui all’art. 2 tutte le indicazioni eventualmente fornite dal Cliente;
- eseguire le attività di cui all’art. 2 con proprio personale specializzato;
- rispettare le prescrizioni del D. Lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni e ad accettare la nomina a responsabile al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679 a sua volta nominare gli amministratori di sistema e gli autorizzati al trattamento di dati personali conformemente a quanto disciplinato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dai provvedimenti del Garante della Privacy.
Art. 6-Documentazione
In ogni momento il Prestatore dovrà rendere disponibile in forma digitale e/o in forma analogica i documenti sottoscritti dal debitore per effetto dei contatti da parte del Prestatore.
Il Prestatore renderà disponibili i suddetti documenti solo dopo che il Cliente avrà provveduto al saldo dei compensi.
Art. 7-Corrispettivi
Il corrispettivo per l’attività svolta dal Prestatore in relazione al recupero stragiudiziale (pacchetto 1) come definita nel presente accordo è previsto solo nel caso che il recupero del credito sia in tutto o in parte riuscito.
Negli altri casi si applicheranno le tariffe indicate nel tariffario.
Nel caso in cui non sia stato possibile recuperare alcunchè in via stragiudiziale il Cliente non dovrà pagare alcunchè e il Prestatore dovrà restituire la documentazione ricevuta al Cliente.
I documenti trattenuti in copia digitale dovranno essere cancellati al momento in cui per qualsivoglia motivo cessi il rapporto con il Cliente.
Qualora il credito sia stato in tutto o in parte recuperato, il Cliente sarà tenuto a pagare un compenso parametrato alla somma recuperata come indicata nelle allegate tariffe (link).
Il pagamento dovrà avvenire attraverso la piattaforma web di cui alla risorsa dns www.salvacrediti.it al più tardi entro cinque giorni dal ricevimento della somma recuperata.
Si considera recuperata la somma per la quale sia avvenuto in tutto o in parte il versamento al Cliente o per la quale sia stata sottoscritta la ricognizione di debito.
Farà fede fra le parti la data contabile del primo pagamento ricevuto o quella indicata nell’atto sottoscritto dal debitore.
Art. 8-Fatturazione
Il Prestatore rilascerà regolare fattura al ricevimento del saldo da parte del Cliente.
Art. 9-Risoluzione
Il presente Contratto sarà risolto con effetto immediato qualora il Cliente non renda disponibili i documenti fiscali o el altre scritture idonee a comprovare il credito da recuperare ove richiestone, anche a mezzo email, dal Prestatore.
Il presente contratto si intenderà risolto fra le parti dopo il decorso di 3 (tre) mesi senza che sia stata svolta alcuna attività dal Prestatore e senza che il Cliente ne abbia richiesta al medesimo.
Il presente contratto si intende risolto altresì ove il Prestatore non veda corrisposti i propri compensi entro il termine fissato.
In ogni caso, la risoluzione potrà richiedersi solo previa messa in mora da inviarsi per mezzo di Raccomandata AR o email pec con l’assegnazione di un termine minimo di dieci giorni per adempiere.
Art. 10-Forza maggiore
Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra
Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo,
disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del
Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione
indipendenti) a tale Parte non imputabili.
Art. 11-Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente le controversie che possono eventualmente insorgere nell’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del presente Contratto.
Qualora non sia possibile raggiungere un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari dall’insorgere della stessa, ciascuna delle parti potrà ricorrere in giudizio contro l’altra Parte.
Le Parti concordano che, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al
presente Contratto di cui al precedente comma 2, è quello di Firenze in tutti i casi in cui il Cliente non rivesta la veste di Consumatore.
Diversamente, si intende competente il Foro individuato per legge.
Art. 12-Riservatezza – segreto di ufficio
Il personale del Fornitore è tenuto a rispettare il segreto d’ufficio per i documenti, i dati e le informazioni riservate e non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli contemplati nel presente
Contratto.
Art. 13-Disposizioni generali
Le parti convengono che gli obblighi derivanti dall’art. 12 “Riservatezza – Segreto di Ufficio” sopravviveranno alla scadenza o risoluzione del presente Contratto e vincoleranno le parti, i loro successori o aventi causa.
Salvo quanto altrimenti disposto nel Contratto, lo stesso può essere modificato solo in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentanza dei contraenti.
Il Contratto costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Cliente ed il Fornitore per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Contratto e prevale su tutte le proposte o accordi orali o scritti eventualmente invocati come intervenuti tra le parti relativi alle predette attività.
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 7-Corrispettivi, Art. 9-Risoluzione, Art. 10-Forza maggiore, Art. 11-Controversie.