Oltre all’alternativa fra un processo ordinario e un decreto ingiuntivo, il procedimento civile offre la possibilità del cosiddetto “procedimento semplificato”. Questo richiede però solo quando “i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa”. In questi casi si può presentare un ricorso fondato su un contratto o su una transazione, in modo che il Giudice, dovendo solo leggere documenti allegati dalle parti, nella maggior parte dei casi riesce a concludere il procedimento entro pochi mesi. Anche in questo caso l’atto conclusivo sarà una sentenza e potrà essere utilizzata come titolo per l’avvio della procedura esecutiva.
10 Maggio 2024
Procedimento sommario ex art. 281 decies c.p.c.
simone grisenti